Questa mattina è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che estende a tutta Italia le disposizioni e le limitazioni prima vigenti solo per la Lombardia e le altre provincie indicate come “Zona Rossa”.
Questa mattina abbiamo fatto una generale per il contenimento della diffusione del Coronavirus, con questo articolo vogliamo porre l’attenzione sulle attività sportive e, in particolare, sulle attività non agonistiche svolte all’aria aperta, come il trekking, il Nordic Walking e la Mountainbike.
Per queste discipline, che si trovano in una zona grigia della normativa, bisogna fare delle importanti specificazioni per capire cosa si può fare in sicurezza e cosa invece è necessario evitare.
Quali sono le attività sicuramente vietate
L’art 1 del Decreto del Presidente del Consiglio entrato in vigore questa mattina, al suo comma 3, vieta espressamente ogni tipo di attività sportiva agonistica e non agonistica, in ogni impianto sportivo, con una formulazione che non lascia dubbi:
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni”
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni”
Questa disposizione vieta tutte le manifestazioni sportive, le gare e le competizioni di ogni tipologia, sia in ambito professionistico che amatoriale.
Sono consentiti solo gli allenamenti degli atleti professionisti solo se riconosciuti di interesse dal CONI o dalle rispettive Federazioni, in vista di future competizioni sportive, come per esempio le Olimpiadi.
Questa disposizione vieta tutte le manifestazioni sportive, le gare e le competizioni di ogni tipologia, sia in ambito professionistico che amatoriale.
Sono consentiti solo gli allenamenti degli atleti professionisti solo se riconosciuti di interesse dal CONI o dalle rispettive Federazioni, in vista di future competizioni sportive, come per esempio le Olimpiadi.
La disciplina prosegue fornendo ulteriori indicazioni per le attività sportive all’aria aperta: tali attività si possono svolgere purché sia rispettata la distanza minima di un metro tra i praticanti e fermo restando il divieto di assembramenti di persone. Lo stesso articolo enuncia infatti che:
“…lo sport e le attività’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro…”
“…lo sport e le attività’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro…”
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Trekking? Si può fare, con alcune precauzioni:
La normativa non vieta le attività all’aria aperta come il trekking, specialmente se svolte in ambienti naturali e lontani da aree urbane e affollate. Ricordiamoci però che non possiamo allontanarci dai nostri comuni di residenza per andare in località naturali a camminare, è importante approfittare della natura e degli spazi verdi vicini alle nostre case.
Sono inoltre vietate le camminate di gruppo e le escursioni organizzate, anche se svolte in ambienti naturali. Queste attività violerebbero il divieto di creare assembramenti di persone e potrebbero costituire un grave rischio di diffusione del virus tra i partecipanti.
Certamente si può uscire di case per fare due passi tra la natura, i boschi o i parchi che si trovano a pochi passi dalle nostre abitazioni.
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