Lecco, 7 novembre 2020 – I sindaci lecchesi, dopo il confronto con la Prefettura e il prefetto De Rosa, hanno reso noto alcuni chiarimenti su attività motoria e attività sportiva in zona rossa, a seguito dell’emanazione della circolare da parte del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute.
Il principio guida è che per l’attività motoria e sportiva c’è il divieto assoluto di oltrepassare i confini geografici del proprio Comune di residenza e devono essere svolte in forma individuale.
ATTIVITA’ MOTORIA
l’attività motoria, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la camminata e/o passeggiata, può essere svolta esclusivamente nei pressi o meglio nelle vicinanze della propria abitazione (si ricorda che nel primo lockdown era stato precisato che per vicinanza o pressi dell’abitazione si intendevano 200 metri). Ad oggi non è stata specificata la distanza ma è fortemente raccomandato attenersi a tale distanza.
ATTIVITA’ SPORTIVA E MONTAGNA
Attività sportiva, intendendosi per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la corsa, l’uso della bicicletta (ma anche trekking in montagna o nordik walking), può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione ma comunque entro e non oltre i limiti del proprio Comune di residenza.
Tutte queste attività consentite debbono essere svolte esclusivamente in forma individuale.
LE GITE
I sindaci precisano che la passeggiata in montagna, intesa come la gita o la scampagnata, o attività come ricerca di funghi o di castagne, è vietata, non rientrando in nessuna di queste condizioni.
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