mercoledì 26 gennaio 2022

Peste suina africana, le attività consentite nella zona infetta e nell'area confinante


Al termine dell’incontro sulla peste suina al quale ha partecipato oggi a Roma con i ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e della Sanità Roberto Speranza, l'assessore regionale alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha comunicato il contenuto della circolare della Direzione Sanità del Piemonte che chiarisce quali sono le attività permesse nella zona infetta e nell'area confinante.

La circolare, le cui indicazioni operative produrranno effetti fino al 7 febbraio, termine entro il quale saranno aggiornate in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, precisa che in questa fase, dove non è stata ancora definita l'effettiva area di circolazione virale, è necessario adottare ogni misura utile a limitare il disturbo della fauna, ma specifica nel dettaglio quali attività sono consentite.

Zona infetta

Sono escluse dai divieti dell'Ordinanza dei Ministri del 13 gennaio e quindi sono permesse:

  1. le attività all’aperto svolte:
    - sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate
    - sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di 
      lavoro ed i fondi agricoli di proprietà
    - sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico
    - svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani
     
  2. Le attività svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l’ambiente naturale

  3. le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo), purché svolte in aree separate e distinte dall’ambiente boschivo-forestale

  4. le attività di manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica; manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali; quelle indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati
     
  5. Le attività selvicolturali che prevedono l’impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate. Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui potranno essere prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari con provvedimento delle Strutture regionali competenti, previa verifica delle condizioni tecniche previste e nel rispetto delle norme forestali ed ambientali vigenti
     
  6. L’attività dei CRAS (Centri di Recupero animali selvatici) di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta può avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente
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