Oggi pubblichiamo l’articolo di Andrea Gennari Daneri perché riassume perfettamente i dubbi che hanno gli alpinisti e gli escursionisti in questi giorni. In coda presentiamo il contenuto della lettera che ieri, 30 aprile 2020, il presidente del CAI Vincenzo Torti ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.
Si scalerà il 4 maggio?di Andrea Gennari Daneri
(pubblicato su pareti.it il 28 aprile 2020)
(pubblicato su pareti.it il 28 aprile 2020)
Tre pareri autorevoli sul DPCM del 26 aprile 2020
Nella notte non sono arrivate novità che ci riguardano. In questo maldestro decreto ci sono lacune talmente più grandi della “nostra” che i tecnici ministeriali hanno dovuto scegliere. E si sono dedicati al tema del ricongiungimento parentale, chiarendo (?) il termine “congiunti” con un ancora più generico “affetti stabili”. E ora, in quel settore, siamo in pieno caos. Allora, senza nessuna pretesa né di esaustività, né tantomeno di verità dogmatica, siamo andati a chiedere il parere di tre persone più titolate di noi a leggere correttamente i sibillini commi A e F del decreto, quelli che si occupano degli spostamenti e dell’attività sportiva consentita. Un avvocato, un amministratore pubblico e un rappresentante delle forze dell’ordine. Con un “difetto” comune: sono tutti e tre climber e quindi è presumibile (ma non necessario) che tendano a vedere le cose con un occhio un più favorevole alle esigenze del nostro mondo.
Nella notte non sono arrivate novità che ci riguardano. In questo maldestro decreto ci sono lacune talmente più grandi della “nostra” che i tecnici ministeriali hanno dovuto scegliere. E si sono dedicati al tema del ricongiungimento parentale, chiarendo (?) il termine “congiunti” con un ancora più generico “affetti stabili”. E ora, in quel settore, siamo in pieno caos. Allora, senza nessuna pretesa né di esaustività, né tantomeno di verità dogmatica, siamo andati a chiedere il parere di tre persone più titolate di noi a leggere correttamente i sibillini commi A e F del decreto, quelli che si occupano degli spostamenti e dell’attività sportiva consentita. Un avvocato, un amministratore pubblico e un rappresentante delle forze dell’ordine. Con un “difetto” comune: sono tutti e tre climber e quindi è presumibile (ma non necessario) che tendano a vedere le cose con un occhio un più favorevole alle esigenze del nostro mondo.
Senza ripetere tutta la questione che potere vedere riassunta qui, cerchiamo di capire da loro se, come e con quali mezzi potremo raggiungere e frequentare le nostre benamate pareti a partire dal 4 maggio 2020.
Melloblocco (SO). Qui certamente NO. |
L’Amministratore pubblico
Partiamo da Lorenzo Minganti, amministratore pubblico come servizio e avvocato come ordine di appartenenza. “Come ormai noto anche ai sassi: ci si può spostare (cioè uscire dalla propria abitazione) per sole tre ragioni: lavoro, necessità e salute. Attività motoria si poteva in precedenza svolgere solo “in prossimità dell’abitazione” (ed era già un possibile motivo di spostamento); e si è lungamente discusso su come interpretare il concetto di “prossimità”. Ora il dpcm rimuove questo limite, per introdurne e/o confermarne altri. Viene ribadito l’obbligo della distanza interpersonale di un metro (che già vigeva ex dpcm 10 aprile) e vengono aggiunti i limiti della “individualità” (lett. f) e della “regionalità” (lett. a, che non comprende lo spostamento per “necessità”). Viene poi introdotta la nuova categoria “attività sportiva” per la quale è richiesta una distanza interpersonale di due metri (e non uno). Interessante sarebbe capire la differenza fra attività sportiva e motoria. Forse il discrimine potrebbe stare nell’impegno sportivo maggiore? Comunque la distinzione rileva solo per quale distanza tenere… Risultano invece ancora vietate le attività ludica e ricreativa (che evidentemente sono cosa diversa da quelle motoria e sportiva). Io non ravvedo altri limiti. In tanti mi chiedono se sia possibile spostarsi con un mezzo privato per recarsi a svolgere l’attività sportiva. A mio avviso non sussistono limiti a ciò, o almeno io non li vedo: dal momento in cui l’attività motoria è uno dei legittimi motivi di spostamento (cioè l’uscire di casa) non vedo perché questo non possa essere preceduto da un percorso tragitto con un qualsiasi mezzo privato.
Partiamo da Lorenzo Minganti, amministratore pubblico come servizio e avvocato come ordine di appartenenza. “Come ormai noto anche ai sassi: ci si può spostare (cioè uscire dalla propria abitazione) per sole tre ragioni: lavoro, necessità e salute. Attività motoria si poteva in precedenza svolgere solo “in prossimità dell’abitazione” (ed era già un possibile motivo di spostamento); e si è lungamente discusso su come interpretare il concetto di “prossimità”. Ora il dpcm rimuove questo limite, per introdurne e/o confermarne altri. Viene ribadito l’obbligo della distanza interpersonale di un metro (che già vigeva ex dpcm 10 aprile) e vengono aggiunti i limiti della “individualità” (lett. f) e della “regionalità” (lett. a, che non comprende lo spostamento per “necessità”). Viene poi introdotta la nuova categoria “attività sportiva” per la quale è richiesta una distanza interpersonale di due metri (e non uno). Interessante sarebbe capire la differenza fra attività sportiva e motoria. Forse il discrimine potrebbe stare nell’impegno sportivo maggiore? Comunque la distinzione rileva solo per quale distanza tenere… Risultano invece ancora vietate le attività ludica e ricreativa (che evidentemente sono cosa diversa da quelle motoria e sportiva). Io non ravvedo altri limiti. In tanti mi chiedono se sia possibile spostarsi con un mezzo privato per recarsi a svolgere l’attività sportiva. A mio avviso non sussistono limiti a ciò, o almeno io non li vedo: dal momento in cui l’attività motoria è uno dei legittimi motivi di spostamento (cioè l’uscire di casa) non vedo perché questo non possa essere preceduto da un percorso tragitto con un qualsiasi mezzo privato.
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